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CONVENZIONE
FRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE “SAGARRIGA VISCONTI VOLPI” DI BARI E
LA BIBLIOTECA PROVINCIALE “DE GEMMIS” DI BARI
PREMESSO
- che la Biblioteca Provinciale De Gemmis e la
Biblioteca
Nazionale “Sagarriga
Visconti Volpi” hanno realizzato, con i benefici di cui alla Legge n.145
del 10.02.1992, recante norme per interventi organici di tutela e valorizzazione
dei beni culturali, il progetto “Sistema Bibliotecario Provincia di Bari”;
- che attraverso il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del Sistema si provvede
alla catalogazione e alla gestione informatizzata del patrimonio documentario
delle biblioteche della provincia di Bari e al collegamento telematico al Servizio
Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) dell’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico e delle Informazioni Bibliografiche (ICCU) di Roma;
- che le finalità generali del SBN consistono nella diffusione della conoscenza
e nella circolazione del patrimonio bibliografico e documentale della Nazione,
con la costituzione di una rete e di un indice, condivisi dai soggetti volontariamente
aderenti al SBN, indipendentemente dalla loro titolarità istituzionale;
- che l’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MBAC), attraverso la
Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari, e la Provincia
di Bari, con la Biblioteca “De Gemmis”, e ha ottenuto il finanziamento
statale a cui si è aggiunto quello della Provincia di Bari;
- che il 01.07.1997 è stato stipulato apposito Accordo di Programma tra
la Provincia di Bari e la Biblioteca Nazionale di Bari per la realizzazione del
progetto del Polo SBN denominato “Sistema Bibliotecario Provincia di Bari”,
giusta DM 15.12.1993, registrato alla Corte dei Conti in data 11.3.1994;
- che il progetto dell’opera è stato ultimato e collaudato il 14.06.2002
da parte dell’apposita Commissione nominata con Decreto del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali (MBAC) del 24.7.2001;
- visto altresì che il CED, a seguito del collaudo finale del sistema,
ha avviato l’esercizio delle attività programmate e che le biblioteche
hanno investito, conformemente alle rispettive possibilità e funzioni
istituzionali, le proprie risorse professionali nella sperimentazione dei programmi
e delle procedure del software applicativo SBN X/TOTEM, adottato dal Polo di
Bari e nell’avviamento di una base di dati bibliografici in continuo accrescimento
che costituisce patrimonio informativo comune
ciò premesso:
la Biblioteca Nazionale di Bari e la Biblioteca Provinciale di Bari, nelle persone
dei rappresentanti degli Enti di appartenenza, nell’intento di istituzionalizzare
la collaborazione del Polo, di cui in premessa, sottoscrivono la presente Convenzione.
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto del presente atto è:
1. la gestione e manutenzione del Sistema bibliotecario territoriale da ora in
avanti denominato “POLO TERRA DI BARI” secondo i principi del Servizio
Bibliotecario Nazionale, costituito dalla Biblioteca Nazionale “Sagarriga
Visconti Volpi” di Bari e dalla Biblioteca provinciale “De Gemmis” di
Bari;
2. la condivisione delle risorse, dei progetti e delle iniziative;
3. la ricerca e la promozione della cooperazione;
4. Le due biblioteche condividono le funzioni e garantiscono alla collettività i
servizi di pubblica lettura, attraverso la gestione, la manutenzione e l’implementazione
del Polo Terra di Bari estensibile alle biblioteche del territorio provinciale
e ad altri enti e istituzioni culturali.
ART. 2
FINALITA’
1. Costruire archivi di dati comuni, adottando il metodo della cooperazione,
con particolare riferimento alla catalogazione partecipata dei documenti e alla
loro circolazione in originale o copia.
2. Consentire parallelamente la consultazione in linea degli archivi bibliografico
documentali per soddisfare le esigenze di studio e di ricerca delle comunità territoriali
degli utenti.
3. Promuovere politiche coordinate degli acquisti e dei servizi informativi agli
utenti, compresi i servizi di documentazione e ausilio alla ricerca, anche attraverso
la condivisione di conoscenze e tecnologie.
4. Favorire il recupero, la conoscenza, la valorizzazione e la circolazione delle
risorse documentarie del territorio attraverso l’ingresso nel Polo SBN
Terra di Bari delle biblioteche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.
ART. 3
OBBLIGHI
La Biblioteca Provinciale De Gemmis e la Biblioteca Nazionale “Sagarriga
Visconti Volpi” assicurano:
1. la continuità dei flussi finanziari necessari a garantire il regolare
funzionamento e la gestione del CED, relativamente alle strutture hardware, ai
prodotti software, sia di base, che applicativi, alle strutture di telecomunicazione
ivi installate, alla pianificazione dei tempi di fermo macchina;
2. l’addestramento del personale delle future biblioteche partner all’uso
delle procedure applicative, eventualmente con la collaborazione di personale
già esperto delle medesime biblioteche e con esclusione delle attività di
formazione di base;
3. i rapporti con gli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto
SBN;
4. i collegamenti operativi fra il Polo e la macchina Indice, garantendone la
funzionalità, anche tramite eventuali accordi con altre amministrazioni;
5. l’impegno a rappresentare il Polo nella stipula di convenzioni e accordi
con terzi, in conformità agli obiettivi perseguiti dal medesimo.
ART. 4
ORGANI DI COORDINAMENTO
1. Allo scopo di coordinare le attività del Polo e al fine di realizzare
gli obiettivi sopraindicati, è istituito il Comitato di coordinamento
del Polo SBN Terra di Bari.
2. Il Comitato è composto dai Direttori della Biblioteca Provinciale De
Gemmis e della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi”di
Bari, dai responsabili a livello informatico e biblioteconomico di entrambe le
biblioteche.
3. II Comitato concorre alla definizione degli indirizzi, delle priorità e
delle attività del Polo, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal medesimo.
4. Al Comitato spetta redigere, a consuntivo delle attività del Polo,
una relazione annuale contenente, tra l’altro, gli indirizzi e le priorità di
cui ai precedenti artt. 2 e 3. La relazione è pubblica e viene inoltrata
agli organismi centrali di governo e di gestione del progetto SBN.
5. II Comitato si riunisce, in via ordinaria, con cadenza periodica ed in via
straordinaria, qualora la riunione sia richiesta da una delle due biblioteche
partner. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti esterni in
riferimento ad oggetti specifici.
ART. 5
RISORSE E FINANZIAMENTI
Risorse del sistema sono innanzitutto:
a) le risorse documentarie, la cui visibilità e circolazione rappresenta
una delle ragioni del Polo SBN Terra di Bari;
b) le professionalità dei diversi operatori impegnati nella progettazione
ed erogazione dei servizi documentari e di pubblica lettura;
c) le esperienze e la progettualità degli enti aderenti;
d) le relazioni e i rapporti che ciascuno di essi ha instaurato o ricerca con
il territorio e/o con la propria utenza;
La Provincia di Bari, attraverso la Biblioteca provinciale, si impegna al concorso
delle spese di funzionamento relative alla manutenzione del polo con l’assunzione
nel proprio bilancio annuale di una quota pari ad 1/3 della spesa prevista dal
Comitato di Gestione.
La Biblioteca Nazionale di Bari si impegna, nella propria programmazione di bilancio
annuale, a inserire una quota pari a 2/3 della spesa prevista dal Comitato di
Gestione
Le biblioteche costituenti il Polo SBN Terra di Bari si adopereranno per accedere
direttamente ai programmi e ai finanziamenti regionali, nazionali e dell’Unione
Europea, ai finanziamenti ministeriali previsti nei piani triennali per i beni
culturali, nonché a risorse provenienti da altri soggetti.
ART. 6
DURATA
La presente convenzione ha durata triennale, dall’_____________
al _________________
In caso di estensione del Polo ad altri soggetti previsti all’art. 1 punto
4 della presente Convenzione, la costituzione del Comitato e la ripartizione
delle risorse e dei costi di gestione per il funzionamento del Polo saranno condivisi
in proporzione
ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
1. I dati bibliografici, trattati in ambiente SBN, sono
patrimonio della cooperazione
e la loro consultazione è da considerarsi pubblico servizio.
2. La singola biblioteca potrà ottenere copia dei dati corrispondenti
ai propri numeri d’inventario nel formato e sul supporto maggiormente rispondente
alle proprie esigenze, per quanto tecnicamente possibile.
3. È consentito alle biblioteche partner di sviluppare presso il CED del
Polo altre attività, anche con personale proprio, a condizione che: non
pregiudichino in alcun modo le normali funzionalità del SBN; siano elaborate
sotto forma di progetto e approvate dal Comitato di coordinamento del Polo, anche
mediante accordi specifici, nel rispetto delle norme e degli obiettivi di cui
alla presente Convenzione.
4. Al fine di mantenere allineate le varie installazioni del software SBN e di
facilitarne la manutenzione, il Comitato potrà richiedere modifiche o
migliorie del programma applicativo alla Società che è stata incaricata
della gestione dal MBAC, assumendo anche gli eventuali costi.
5. Le biblioteche che vogliano aderire al Polo Terra di Bari dovranno impegnarsi
a osservare le regole della cooperazione SBN, con particolare riferimento alla
catalogazione partecipata e alla circolazione dei documenti, nonché attenersi
a quanto specificato nella presente Convenzione. La richiesta di adesione va
inoltrata alle Direzioni di entrambe le biblioteche, che la sottoporranno al
Comitato di coordinamento del Polo, nella prima riunione utile. II parere del
Comitato di coordinamento del Polo sarà trasmesso, unitamente alla richiesta,
agli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN di competenza,
cui spetta la decisione finale.
6. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione da
parte dei contraenti e obbliga i soggetti, nell’ambito delle rispettive
competenze, all’osservanza di quanto disposto. II Comitato si riserva di
segnalare agli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN eventuali
comportamenti difformi dalle norme previste dalla presente Convenzione.
7. Le proposte di modifica alla presente Convenzione devono essere approvate
e sottoscritte da tutti i contraenti.
ART. 8
NORMATIVA
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Convenzione
si rinvia all’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e alle norme del Codice
Civile regolanti la materia.
ART. 9
REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente atto è soggetto a registrazione in
caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 4 della parte 2 della tariffa allegata
al DPR 26.4.1986
n. 131.
Esteso il presente atto in due originali, in bollo, ognuno conservato presso
ciascuna delle parti stipulanti. |
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