CONVENZIONE FRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE “SAGARRIGA VISCONTI VOLPI” DI BARI E LA BIBLIOTECA PROVINCIALE “DE GEMMIS” DI BARI



PREMESSO
- che la Biblioteca Provinciale De Gemmis e la Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” hanno realizzato, con i benefici di cui alla Legge n.145 del 10.02.1992, recante norme per interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, il progetto “Sistema Bibliotecario Provincia di Bari”;
- che attraverso il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) del Sistema si provvede alla catalogazione e alla gestione informatizzata del patrimonio documentario delle biblioteche della provincia di Bari e al collegamento telematico al Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico e delle Informazioni Bibliografiche (ICCU) di Roma;
- che le finalità generali del SBN consistono nella diffusione della conoscenza e nella circolazione del patrimonio bibliografico e documentale della Nazione, con la costituzione di una rete e di un indice, condivisi dai soggetti volontariamente aderenti al SBN, indipendentemente dalla loro titolarità istituzionale;
- che l’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MBAC), attraverso la Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari, e la Provincia di Bari, con la Biblioteca “De Gemmis”, e ha ottenuto il finanziamento statale a cui si è aggiunto quello della Provincia di Bari;
- che il 01.07.1997 è stato stipulato apposito Accordo di Programma tra la Provincia di Bari e la Biblioteca Nazionale di Bari per la realizzazione del progetto del Polo SBN denominato “Sistema Bibliotecario Provincia di Bari”, giusta DM 15.12.1993, registrato alla Corte dei Conti in data 11.3.1994;
- che il progetto dell’opera è stato ultimato e collaudato il 14.06.2002 da parte dell’apposita Commissione nominata con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MBAC) del 24.7.2001;
- visto altresì che il CED, a seguito del collaudo finale del sistema, ha avviato l’esercizio delle attività programmate e che le biblioteche hanno investito, conformemente alle rispettive possibilità e funzioni istituzionali, le proprie risorse professionali nella sperimentazione dei programmi e delle procedure del software applicativo SBN X/TOTEM, adottato dal Polo di Bari e nell’avviamento di una base di dati bibliografici in continuo accrescimento che costituisce patrimonio informativo comune
ciò premesso:
la Biblioteca Nazionale di Bari e la Biblioteca Provinciale di Bari, nelle persone dei rappresentanti degli Enti di appartenenza, nell’intento di istituzionalizzare la collaborazione del Polo, di cui in premessa, sottoscrivono la presente Convenzione.



ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente atto è:
1. la gestione e manutenzione del Sistema bibliotecario territoriale da ora in avanti denominato “POLO TERRA DI BARI” secondo i principi del Servizio Bibliotecario Nazionale, costituito dalla Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari e dalla Biblioteca provinciale “De Gemmis” di Bari;
2. la condivisione delle risorse, dei progetti e delle iniziative;
3. la ricerca e la promozione della cooperazione;
4. Le due biblioteche condividono le funzioni e garantiscono alla collettività i servizi di pubblica lettura, attraverso la gestione, la manutenzione e l’implementazione del Polo Terra di Bari estensibile alle biblioteche del territorio provinciale e ad altri enti e istituzioni culturali.


ART. 2
FINALITA’

1. Costruire archivi di dati comuni, adottando il metodo della cooperazione, con particolare riferimento alla catalogazione partecipata dei documenti e alla loro circolazione in originale o copia.
2. Consentire parallelamente la consultazione in linea degli archivi bibliografico documentali per soddisfare le esigenze di studio e di ricerca delle comunità territoriali degli utenti.
3. Promuovere politiche coordinate degli acquisti e dei servizi informativi agli utenti, compresi i servizi di documentazione e ausilio alla ricerca, anche attraverso la condivisione di conoscenze e tecnologie.
4. Favorire il recupero, la conoscenza, la valorizzazione e la circolazione delle risorse documentarie del territorio attraverso l’ingresso nel Polo SBN Terra di Bari delle biblioteche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.


ART. 3
OBBLIGHI

La Biblioteca Provinciale De Gemmis e la Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” assicurano:
1. la continuità dei flussi finanziari necessari a garantire il regolare funzionamento e la gestione del CED, relativamente alle strutture hardware, ai prodotti software, sia di base, che applicativi, alle strutture di telecomunicazione ivi installate, alla pianificazione dei tempi di fermo macchina;
2. l’addestramento del personale delle future biblioteche partner all’uso delle procedure applicative, eventualmente con la collaborazione di personale già esperto delle medesime biblioteche e con esclusione delle attività di formazione di base;
3. i rapporti con gli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN;
4. i collegamenti operativi fra il Polo e la macchina Indice, garantendone la funzionalità, anche tramite eventuali accordi con altre amministrazioni;
5. l’impegno a rappresentare il Polo nella stipula di convenzioni e accordi con terzi, in conformità agli obiettivi perseguiti dal medesimo.


ART. 4
ORGANI DI COORDINAMENTO

1. Allo scopo di coordinare le attività del Polo e al fine di realizzare gli obiettivi sopraindicati, è istituito il Comitato di coordinamento del Polo SBN Terra di Bari.
2. Il Comitato è composto dai Direttori della Biblioteca Provinciale De Gemmis e della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi”di Bari, dai responsabili a livello informatico e biblioteconomico di entrambe le biblioteche.
3. II Comitato concorre alla definizione degli indirizzi, delle priorità e delle attività del Polo, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal medesimo.
4. Al Comitato spetta redigere, a consuntivo delle attività del Polo, una relazione annuale contenente, tra l’altro, gli indirizzi e le priorità di cui ai precedenti artt. 2 e 3. La relazione è pubblica e viene inoltrata agli organismi centrali di governo e di gestione del progetto SBN.
5. II Comitato si riunisce, in via ordinaria, con cadenza periodica ed in via straordinaria, qualora la riunione sia richiesta da una delle due biblioteche partner. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti esterni in riferimento ad oggetti specifici.


ART. 5
RISORSE E FINANZIAMENTI

Risorse del sistema sono innanzitutto:
a) le risorse documentarie, la cui visibilità e circolazione rappresenta una delle ragioni del Polo SBN Terra di Bari;
b) le professionalità dei diversi operatori impegnati nella progettazione ed erogazione dei servizi documentari e di pubblica lettura;
c) le esperienze e la progettualità degli enti aderenti;
d) le relazioni e i rapporti che ciascuno di essi ha instaurato o ricerca con il territorio e/o con la propria utenza;
La Provincia di Bari, attraverso la Biblioteca provinciale, si impegna al concorso delle spese di funzionamento relative alla manutenzione del polo con l’assunzione nel proprio bilancio annuale di una quota pari ad 1/3 della spesa prevista dal Comitato di Gestione.
La Biblioteca Nazionale di Bari si impegna, nella propria programmazione di bilancio annuale, a inserire una quota pari a 2/3 della spesa prevista dal Comitato di Gestione
Le biblioteche costituenti il Polo SBN Terra di Bari si adopereranno per accedere direttamente ai programmi e ai finanziamenti regionali, nazionali e dell’Unione Europea, ai finanziamenti ministeriali previsti nei piani triennali per i beni culturali, nonché a risorse provenienti da altri soggetti.


ART. 6
DURATA

La presente convenzione ha durata triennale, dall’_____________ al _________________
In caso di estensione del Polo ad altri soggetti previsti all’art. 1 punto 4 della presente Convenzione, la costituzione del Comitato e la ripartizione delle risorse e dei costi di gestione per il funzionamento del Polo saranno condivisi in proporzione


ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. I dati bibliografici, trattati in ambiente SBN, sono patrimonio della cooperazione e la loro consultazione è da considerarsi pubblico servizio.
2. La singola biblioteca potrà ottenere copia dei dati corrispondenti ai propri numeri d’inventario nel formato e sul supporto maggiormente rispondente alle proprie esigenze, per quanto tecnicamente possibile.
3. È consentito alle biblioteche partner di sviluppare presso il CED del Polo altre attività, anche con personale proprio, a condizione che: non pregiudichino in alcun modo le normali funzionalità del SBN; siano elaborate sotto forma di progetto e approvate dal Comitato di coordinamento del Polo, anche mediante accordi specifici, nel rispetto delle norme e degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.
4. Al fine di mantenere allineate le varie installazioni del software SBN e di facilitarne la manutenzione, il Comitato potrà richiedere modifiche o migliorie del programma applicativo alla Società che è stata incaricata della gestione dal MBAC, assumendo anche gli eventuali costi.
5. Le biblioteche che vogliano aderire al Polo Terra di Bari dovranno impegnarsi a osservare le regole della cooperazione SBN, con particolare riferimento alla catalogazione partecipata e alla circolazione dei documenti, nonché attenersi a quanto specificato nella presente Convenzione. La richiesta di adesione va inoltrata alle Direzioni di entrambe le biblioteche, che la sottoporranno al Comitato di coordinamento del Polo, nella prima riunione utile. II parere del Comitato di coordinamento del Polo sarà trasmesso, unitamente alla richiesta, agli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN di competenza, cui spetta la decisione finale.
6. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte dei contraenti e obbliga i soggetti, nell’ambito delle rispettive competenze, all’osservanza di quanto disposto. II Comitato si riserva di segnalare agli organismi centrali di governo e di gestione del Progetto SBN eventuali comportamenti difformi dalle norme previste dalla presente Convenzione.
7. Le proposte di modifica alla presente Convenzione devono essere approvate e sottoscritte da tutti i contraenti.

ART. 8
NORMATIVA

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia all’art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 e alle norme del Codice Civile regolanti la materia.

ART. 9
REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 4 della parte 2 della tariffa allegata al DPR 26.4.1986 n. 131.
Esteso il presente atto in due originali, in bollo, ognuno conservato presso ciascuna delle parti stipulanti.