La Biblioteca Nazionale di Bari, organo periferico del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, conserva, accresce e valorizza raccolte documentarie di prevalente carattere umanistico e di interesse meridionale.
Art. 2. - Orario di apertura al pubblico.
1. Lunedì - Venerdì 8.30 - 18.45 Sabato 8.30 - 13.30 Il 24 e il 31 dicembre e la prima metà di agosto 8.30 - 13.30.
2. La chiusura per revisioni (art. 28 del DPR n. 417/95 Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali) si effettua nella seconda metà di agosto. Durante la chiusura sono assicurati per almeno due ore i servizi di informazione e di prestito.
3. Qualsiasi interruzione o riduzione del servizio ed eventuali variazioni negli orari vengono tempestivamente comunicate al pubblico, salvo in caso di forza maggiore.
Art. 3. - Condizioni di ammissione e regole di comportamento.
1. Per l'ammissione ai servizi della Biblioteca è richiesta l'età minima di sedici anni e il possesso di un documento valido di identità da esibire a richiesta.
2. L'accesso è regolato con carta d'entrata e/o tessera di frequenza. La carta d'entrata deve essere compilata in tutte le sue parti in forma leggibile e restituita all'uscita.
3. All'ingresso in Biblioteca devono essere depositati negli appositi armadietti borse, cartelle, libri e fotocopie.
4. Non si può entrare in Biblioteca per motivi estranei ai fini istituzionali.
L'utente deve rispettare
a) le norme di legge sulle false dichiarazioni e sull'uso dei luoghi pubblici: in particolare è vietato danneggiare il patrimonio della Biblioteca e disturbare le attività di studio e di lavoro;
b) le comuni regole della civile convivenza nel comportamento e nell'abbigliamento.
Art. 4. - Informazioni bibliografiche e relazioni con il pubblico.
1. Il servizio di orientamento e di informazioni bibliografiche fornisce:
a) assistenza nella ricerca catalografica e bibliografica, nella consultazione dell'Indice SBN e di archivi bibliografici anche su supporto informatico;
b) orientamento nella localizzazione dei documenti e nella individuazione dei settori della Biblioteca idonei a soddisfare le particolari esigenze degli utenti;
c) risposte a richieste scritte e telefoniche.
2. Sono a disposizione degli utenti il registro delle proposte di acquisto e i moduli per la segnalazione di disservizi.
Art. 5. - Sale aperte al pubblico.
1. La Biblioteca dispone di una sala per l'orientamento e le informazioni, di una sala cataloghi, di una sala di lettura e di una sala di consultazione.
2. L'accesso alla sala di consultazione è consentito solo per la consultazione dei documenti ivi collocati a scaffale aperto e del materiale manoscritto e a stampa raro e di pregio. Gli utenti devono apporre la firma e annotare le generalità richieste sul registro di sala.
Art. 6. -Distribuzione.
1. Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite l'apposito modulo, fornito dalla Biblioteca, compilato con chiarezza in tutte le sue parti.
2. Il lettore può presentare un numero massimo di tre richieste per volta per non più di sei volumi. I volumi di giornali di grande formato sono consegnati in lettura due per volta.
3. I documenti ricevuti devono essere consultati in sala di lettura.
4. Il materiale documentario in cattivo stato di conservazione è escluso dalla consultazione.
5. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti è vietato al pubblico.
6. Prima di uscire dalla Biblioteca, l'utente deve restituire tutti i documenti ricevuti in lettura.
7. Al momento della restituzione, l'utente può chiedere che il documento ricevuto in lettura sia tenuto in deposito per il giorno successivo. Il documento può essere trattenuto in deposito fino ad un massimo di sette giorni.
Art. 7. - Consultazione di materiale manoscritto e a stampa raro o di pregio.
1. Il materiale manoscritto e a stampa raro o di pregio è dato in lettura, a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, previo accertamento dell'identità e degli intenti del richiedente.
2. La consultazione e lo studio del materiale manoscritto e a stampa raro o di pregio avviene nella parte della sala di consultazione a tal fine destinata.
3. Le singole richieste vanno presentate su appositi moduli compilati con chiarezza in tutte le loro parti. L'utente appone la propria firma sul registro del movimento, per ricevuta del materiale.
4. I manoscritti e i documenti rari o di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio.
5. Il lettore può chiedere di norma nella giornata sino a cinque opere rare a stampa o cinque documenti manoscritti.
Art. 8. - Consultazione di documenti riprodotti.
Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la Biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa viene data in lettura in sostituzione dell'originale.
Art. 9. - Riproduzioni.
1. La Biblioteca autorizza la riproduzione dei propri documenti, a spese dell'utente, indicando il tipo di riproduzione (fotocopiatura, microfilmatura, fotografia) che risulti più idoneo alla tutela del materiale.
2. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa, su richiesta degli interessati inviata anche per posta, per motivi di studio o a scopo commerciale, nel rispetto della vigente legislazione e fatti salvi eventuali vincoli giuridici ai quali l'esemplare sia sottoposto.
3. Sono esclusi dalla fotocopiatura:
a) i manoscritti, i volumi collocati nelle riserve, le pubblicazioni anteriori al 1851;
b) i volumi in precarie condizioni di conservazione;
c) i volumi che, per le caratteristiche della carta o della legatura, riporterebbero dalla fotocopiatura danni di carattere fisico o meccanico;
d) i volumi di grosso formato (es.: giornali, atlanti, enciclopedie, dizionari, ecc.);
e) i volumi miscellanei e le pubblicazioni a fogli sciolti.
4. La Biblioteca autorizza anche la riproduzione, a spese dell'utente, da supporti non cartacei (microfilm, microfiche, CD-Rom, archivi di dati).
5. Il pagamento del servizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 1993 n. 4 e dai relativi regolamenti di attuazione.
Art. 10. - Prestito.
La Biblioteca effettua il prestito diretto locale e il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale.
Art. 11. - Prestito diretto.
1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano
a) residenti nella regione Puglia e in grado di documentare la propria residenza;
b) cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità Europea in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se temporaneo, in Puglia;
c) cittadini dei Paesi extracomunitari, che, oltre alle documentazioni di cui al punto b), siano in possesso della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di un'autorità diplomatica o di una istituzione culturale.
2. Agli utenti del servizio è rilasciata una tessera da esibire a ogni richiesta.
3. Le condizioni di ammissione, le modalità del servizio e le garanzie a tutela del materiale sono regolate dagli art. 51 (c. 5, 6, 7, 8) e 56 del DPR n. 417/1995.
4. L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio, a non prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito e a restituirli nei termini prescritti e nel medesimo stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
Art. 12. - Prestito interbibliotecario.
1. La Biblioteca attua il prestito interbibliotecario, nazionale o internazionale, con biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.
2. Le condizioni di ammissione e le modalità del servizio sono regolate dagli art. 53 (c. 2, 3, 4, 5, 6) e 55 (c. 5) del DPR n. 417/1995.
Art. 13. - Oggetto del servizio di prestito.
1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della Biblioteca ad eccezione del materiale:
a) sottoposto a vincoli giuridici;
b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
c) in precario stato di conservazione;
d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
e) miscellaneo legato in volume;
f) di consultazione generale, compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità ed integrità delle raccolte.
2. Sono inoltre esclusi dal prestito diretto:
a) i manoscritti e i volumi collocati nelle riserve,
b) le pubblicazioni anteriori al 1901;
c) i volumi appartenenti a fondi storici e speciali (Bianchi, Cotugno, Fiorini, Petraglione, Volpicella, Zampetta, ARL, BIB);
d) le opere collocate nelle sale di studio e presso l'Ufficio Informazioni;
e) le pubblicazioni a dispense non rilegate;
f) le pubblicazioni con tavole non numerate che costituiscano parte essenziale della pubblicazione;
g) le pubblicazioni multimediali e i documenti su supporto non cartaceo;
h) i volumi di grosso formato;
i) ogni documento per il quale ragioni estemporanee sconsiglino l'allontanamento dalla Biblioteca.
3. Non sono concessi in prestito contemporaneamente più di due documenti, per un massimo di quattro unità.
4. è vietata la riproduzione anche parziale dei documenti ricevuti in prestito dalla Biblioteca.
5. Un documento in prestito può essere prenotato da altro utente.
6. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni e, in assenza di prenotazioni, può essere rinnovato per altri trenta.
7. La Biblioteca dà in prestito interbibliotecario al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di quindici unità, e materiale manoscritto e a stampa raro o di pregio fino ad un massimo di quattro unità, nel rispetto delle norme di tutela.
8. La richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa.
9. Durante una settimana della prima metà di luglio viene effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Entro il 30 giugno tutti i documenti in prestito devono essere restituiti. Durante la revisione il servizio di prestito è sospeso.
Art. 14. - Deroghe.
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dal Direttore della Biblioteca o da un suo incaricato.
Art. 15. - Sanzioni.
L'utente che contravvenga alla normativa contenuta nel DPR n. 417/1995 e a quella contenuta nel presente Regolamento, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso, temporaneamente o definitivamente, da alcuni servizi, dalla Biblioteca o da tutte le biblioteche pubbliche statali.
Art. 16. - Apertura e chiusura.
Le operazioni di apertura e chiusura sono effettuate congiuntamente da due addetti ai servizi di vigilanza, secondo le norme contenute nell'art. 30 del DPR n. 417/1995 e le successive disposizioni ministeriali. è compito degli addetti alla chiusura controllare la corretta chiusura delle finestre di ogni locale, disattivare l'impianto elettrico, attivare l'impianto antintrusione, segnalare eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti di sicurezza. Gli stessi addetti, all'atto dell'apertura, disattivano l'impianto antintrusione e riattivano l'impianto elettrico. Delle operazioni di chiusura e di apertura viene redatto verbale.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento interno si rinvia al DPR n. 417/1995.